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D.P.R. 136/2009

Art. 28 — Esercizio provvisorio

ELI /it/dpr/2009/06/22/136/art/28parte di D.P.R. 136/2009
Art. 28. Esercizio provvisorio 1. Nel caso in cui l'approvazione del bilancio di previsione non intervenga prima dell'inizio dell'esercizio a cui lo stesso si riferisce, il Consiglio di amministrazione puo' autorizzare, per non oltre quattro mesi, l'esercizio provvisorio, limitatamente, per ogni mese, a un dodicesimo della spesa prevista da ciascun capitolo, ovvero nei limiti della maggiore spesa necessaria, ove si tratti di spese non suscettibili di impegno frazionabile in dodicesimi. 2. In tutti i casi in cui, comunque, manchi il bilancio di previsione formalmente predisposto, e' consentita la gestione provvisoria. In tal caso, si applica la disciplina di cui al comma 1, commisurando i dodicesimi all'ultimo bilancio di previsione regolarmente approvato.

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