D.P.R. 136/2009
Art. 16 — Gestione dei beni mobili
Art. 16. Gestione dei beni mobili 1. Il Circolo provvede all'acquisizione, conservazione, manutenzione ed uso dei beni mobili necessari al proprio funzionamento. 2. Le modalita' di inventariazione, di classificazione e di gestione dei beni mobili e del materiale di facile consumo, nonche' la nomina dei consegnatari, sono disciplinate dal Capo IX del RAD. Nota all'art. 16: - Il Capo IX del decreto del Presidente della Repubblica 21 febbraio 2006, n. 167 (RAD - Regolamento per l'amministrazione e la contabilita' degli organismi della Difesa, a norma dell'art. 7, comma 1, della legge 14 novembre 2000, n. 331), pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 10 maggio 2006, n. 107 (supplemento ordinario), e' il seguente: «Capo IX - Gestione dei materiali Art. 49 (Disposizioni generali). - 1. La gestione logistica dei materiali e' disciplinata dagli ordinamenti di forza armata o interforze. Essa comprende le funzioni: a) della conservazione, della distribuzione, della manutenzione, della revisione, della riparazione, della gestione statistica delle scorte, comprese quelle acquisite con contratti di locazione; b) del controllo dei consumi e delle giacenze; c) del controllo sull'utilizzazione; d) della codificazione; e) del fuori servizio per ragioni militari, tecniche ed economiche; f) del fuori uso per inefficienza e vetusta'. 2. La gestione amministrativa dei materiali concerne le attivita' attinenti alle funzioni strumentali ed alla loro utilizzazione logistica. Essa comprende: a) la contabilita' relativa alla introduzione nei magazzini militari dei materiali acquisiti presso terzi e di quelli comunque reperiti; b) gli ordini amministrativi connessi ai movimenti logistici dei materiali di cui alla lettera a) ed alla variazione del loro valore; c) l'attivita' istruttoria finalizzata alle dichiarazioni di fuori servizio e di fuori uso; d) la tenuta delle contabilita' a quantita' ed a valore; e) la tenuta delle contabilita' delle scorte in locazione; f) l'adempimento dell'obbligazione di rendiconto nei riguardi degli organi interni ed esterni all'amministrazione. 3. In relazione agli ordinamenti ed alle esigenze di forza armata possono sussistere, nell'ambito di un medesimo organismo, distinte gestioni logistiche, o solo amministrative, dei materiali in considerazione della particolare natura tecnica e merceologica e della diversa utilizzazione ai fini militari. Art. 50 (Magazzini). - 1. I magazzini, comunque denominati in relazione agli ordinamenti di forza armata o interforze, agli effetti amministrativi si distinguono in: a) magazzini per i materiali destinati al rifornimento degli organismi militari, affidati a consegnatari per debito di custodia con l'obbligo della loro conservazione, senza che possano essere utilizzati per il funzionamento dei servizi. I consegnatari per debito di custodia sono tenuti alla resa del conto giudiziale; b) magazzini per i materiali destinati all'uso, al possibile impiego ed al consumo, per il funzionamento e per il supporto tecnico e logistico degli organismi, affidati a consegnatari per debito di vigilanza o ad agenti responsabili che non sono tenuti alla resa del conto giudiziale. Essi assumono in carico i materiali dimostrando le consistenze ed i movimenti con apposite scritture, ed ottemperano alle formalita' prescritte e rendono il conto amministrativo ai fini del riscontro contabile e del conto del patrimonio. 2. I magazzini di cui al comma 1, lettera a) sono istituiti con decreto ministeriale e possono articolarsi in: a) magazzini principali se affidati a consegnatari principali; b) magazzini secondari se affidati a subconsegnatari. La contabilita' dei consegnatari principali comprende quella dei consegnatari secondari, i quali sono comunque tenuti alla resa del conto giudiziale. 3. I magazzini di cui al comma 1, lettera b), sono istituiti con il provvedimento di costituzione dell'organismo da cui dipendono. 4. I magazzini di cui al presente articolo possono dipendere dagli organismi presso cui sono costituiti o, possono essere dotati di autonomia amministrativa in relazione agli ordinamenti di forza armata o interforze. Art. 51 (Responsabilita' del consegnatario). - 1. I consegnatari e gli altri agenti di cui all'art. 50 sono responsabili dei materiali effettivamente custoditi fino a che non sia stato perfezionato il provvedimento di scarico, al quale sono allegati i documenti prescritti nel presente regolamento. 2. I consegnatari dei magazzini di cui all'art. 50, comma 1, lettera b), non sono direttamente responsabili dell'uso non consentito e del colpevole deterioramento dei materiali legittimamente dati in uso, con annotazione nei quaderni di carico, per i quali i consegnatari sono obbligati ad esercitare l'azione di vigilanza attraverso i previsti controlli a campione. I titolari dei quaderni di carico rispondono, con le stesse modalita', per i materiali consegnati ai soggetti utenti. I rapporti tra il consegnatario titolare degli inventari, il responsabile del materiale distribuito, titolare del quaderno di carico e l'utente sono regolati dagli articoli 192 e 193 del regio decreto 23 maggio 1924, n. 827, in quanto gli ultimi sono contabili secondari, sia pure di fatto, rispetto al consegnatario contabile principale. 3. Il consegnatario assume la carica previa ricognizione della consistenza e dello stato dei materiali. La ricognizione, d'intesa tra il consegnatario subentrante ed il cedente, puo' essere effettuata per campione, ferma restando la responsabilita' del consegnatario subentrante su tutti i materiali oggetto della gestione. 4. Nel caso di temporanea assenza del consegnatario, la gestione dei materiali e' assunta provvisoriamente da un delegato da lui designato, previo assenso del capo del servizio amministrativo. La delega e' conferita con atto scritto. Il consegnatario e' responsabile della gestione, fatta eccezione per le irregolarita', debitamente comprovate, verificatesi durante la sua assenza. Il consegnatario, prima di rientrare nelle funzioni, accerta la regolarita' della gestione condotta durante la sua assenza.». Art. 52 (Variazioni della consistenza dei materiali delle lavorazioni e delle trasformazioni). - 1. Le operazioni che comportano variazioni nella consistenza dei materiali sono effettuate in aumento o in diminuzione del carico del magazzino e sono riportate nelle scritture contabili secondo ordini di carico o di scarico emessi dal capo della gestione patrimoniale. 2. L'impiego dei materiali per accertamenti tecnici, di ricerca, di studi e di sperimentazione, eccettuato il caso in cui sia necessario ai fini di giustizia, e' autorizzato dalla competente autorita' logistica centrale. 3. I materiali acquistati dal commercio o quelli locati come scorte e per i quali e' stata chiesta l'utilizzazione, sono assunti in carico dopo il collaudo, l'accettazione e la consegna. 4. L'assunzione in carico di materiali composti, non e' effettuata per i singoli componenti nel caso in cui, pur se tecnicamente separabili, siano tra loro in funzione inscindibile in relazione alla destinazione ed utilizzazione. 5. La spedizione e la ricezione dei materiali risulta dal documento che accompagna i materiali spediti o ricevuti. 6. Le operazioni amministrative e contabili relative alle lavorazioni, incluse quelle oggetto di permuta, che comportino impiego di materiali per la trasformazione e per la riparazione e quelle relative ai materiali di consumo o destinati ad impieghi speciali, risultano da appositi verbali e sono disciplinate, anche ai fini del carico contabile, dalle istruzioni di cui all'art. 82, comma 1. 7. Le lavorazioni che comportino divisioni provvisorie non danno luogo a regolarizzazione amministrativa e contabile. «Art. 53 (Scritture contabili). - 1. Gli agenti che hanno in consegna materiali per debito di custodia o di vigilanza documentano con scritture cronologiche e sistematiche, nelle quali sono indicate, a quantita' ed a valore, le consistenze iniziali, gli aumenti, le diminuzioni o le rimanenze dei materiali stessi al termine dell'esercizio finanziario o della gestione. In tali scritture i materiali sono indicati con gli estremi di codificazione. Le scritture sono integrate dai dati relativi alla dislocazione dei materiali e da qualsiasi ulteriore dato utile ai fini logistici. Le operazioni che comportino variazioni nelle consistenze dei materiali sono registrate con la stessa data in cui vengono effettuate. 2. Le scritture ed i documenti contabili e di resa del conto, predisposti dai consegnatari, sono improntati alla massima informatizzazione. 3. Il conto giudiziale, con i prescritti documenti, dimostra: a) il debito per il materiale esistente all'inizio dell'esercizio e della gestione; b) il materiale avuto in consegna nel corso dell'esercizio o della gestione, descritto negli ordini di carico; c) il materiale distribuito, somministrato o altrimenti consegnato, descritto negli ordini di scarico; d) il materiale rimasto al termine dell'esercizio o della gestione. 4. Le scritture ed i documenti contabili relativi ai consegnatari per debito di vigilanza evidenziano: a) la consistenza a quantita' ed a valore dei materiali custoditi dai consegnatari, iscritti negli inventari sottoscritti dal capo della gestione patrimoniale; b) i materiali distribuiti ai soggetti di cui all'art. 6, comma 3, lettera h), che sono annotati su quaderni di carico, sottoscritti dai medesimi soggetti, ed integrati dalle note descrittive, firmate dagli utenti dei materiali e dalle note di consumo che costituiscono titolo per lo scarico contabile. 5. I riscontri e la revisione delle contabilita' di cui al presente articolo, da parte delle direzioni di amministrazione, avvengono con le modalita' definite dalle istruzioni, di cui all'art. 82, comma 1. Nei termini e con le modalita' stabiliti dalle istruzioni, i consegnatari trasmettono alla competente autorita' logistica centrale, o ad altro organo da questa designato, la dimostrazione delle consistenze, delle variazioni e delle rimanenze dei materiali ad essi affidati, nonche' tutti i prospetti, le situazioni ed i conti prescritti ai fini del riscontro contabile o della rilevazione statistica. Art. 54 (Classificazione e codificazione dei materiali). - 1. I materiali, in relazione all'efficienza o alla rispondenza all'impiego, sono distinti in: a) materiali impiegabili, che comprendono i materiali nuovi e quelli usati, efficienti o riparabili, e comunque rispondenti ad esigenze di impiego; b) materiali di facile consumo, comprendenti i materiali e gli oggetti che, per l'uso cui sono destinati, si deteriorano rapidamente o si esauriscono contestualmente alla messa in uso; c) materiali fuori servizio, intendendo per tali i materiali non piu' rispondenti ad esigenze di impiego per ragioni militari, tecniche od economiche, ancorche' efficienti ovvero esuberanti rispetto alle esigenze di ordine militare; d) materiali fuori uso, comprendenti i materiali non piu' efficienti, il cui ripristino sia stato dichiarato economicamente non conveniente o sia tecnicamente impossibile; i materiali che, per la loro intrinseca composizione, abbiano subito alterazioni nelle loro essenziali caratteristiche chimiche, fisiche e tecnologiche. 2. Le istruzioni di cui all'art. 82, comma 1, fissano le classi d'uso dei materiali e, in particolare, degli effetti di vestiario e di equipaggiamento, degli oggetti di casermaggio, dei mobili, degli arredi e degli altri materiali d'uso generale ed i tempi minimi di utilizzabilita' presunta. 3. Le perdite, le deficienze, i deterioramenti ed i cali di materiali verificatisi per cause di forza maggiore, per cause naturali o per altri motivi, sono ammessi allo scarico solo quando non sia stata dichiarata alcuna imputabilita' e, se vi sia stata denuncia alla procura regionale della Corte dei conti, solo dopo che il relativo procedimento si sia concluso. 4. Nel caso di perdite e di avarie di materiali derivanti da incidenti di navigazione marittima o aerea o di trasporto terrestre, si osservano le particolari disposizioni relative alla composizione ed ai compiti delle commissioni di accertamento ed alle procedure per l'individuazione e la valutazione delle cause e delle eventuali responsabilita'. 5. Ai soli fini amministrativi, la diminuzione del carico contabile dei materiali, di cui ai commi 3 e 4, e' disposta dalle autorita' di cui all'art. 8, comma 1, secondo la rispettiva competenza per valore. 6. Nel caso in cui sia urgente e improrogabile procedere, per motivi di igiene o di sicurezza o per ragioni di segretezza militare alla distruzione o allo smaltimento di materiali, sia impiegabili, sia fuori servizio o fuori uso, la distruzione o lo smaltimento sono disposti dal comandante dell'organismo, previo accertamento sanitario o tecnico. Lo scarico contabile e' effettuato in base ad apposito verbale approvato dall'autorita' competente di cui all'art. 8, comma 1. 7. I materiali sono classificati secondo il sistema unico di codificazione e sono ripartiti in gruppi e classi, ad eccezione dei materiali di cui al comma 1, lettera b), non destinati al rifornimento dei magazzini a contabilita' giudiziale. 8. Nei documenti contabili ciascun materiale e' descritto con l'indicazione del numero unificato di codificazione, della denominazione, dell'unita' di misura e del prezzo unitario di inventario. Tali dati sono desunti dai cataloghi compilati e diramati dal competente organo centrale. 9. I materiali che, all'atto dell'assunzione in carico, non risultino gia' codificati definitivamente sono descritti nei documenti contabili con l'indicazione del numero transitorio di codificazione, della denominazione, dell'unita' di misura e del prezzo unitario corrispondente a quello di acquisto, se trattasi di materiali acquistati dal commercio, a quello di costo o di stima negli altri casi. Il prezzo unitario di inventario e' quello convalidato al momento della codificazione e viene periodicamente aggiornato dal competente organo centrale. 10. La codificazione transitoria dei singoli materiali e' adottata per il tempo strettamente indispensabile ed i dati necessari per la codificazione definitiva sono prontamente segnalati al competente organo centrale. L'organo centrale impartisce nel piu' breve tempo possibile le disposizioni per la trasformazione dei dati di codificazione transitoria in codificazione definitiva. 11. Per particolari esigenze di gestione, logistiche o statistiche, possono essere adottati particolari codici ausiliari sia alfabetici, sia numerici, sia a barre, che si aggiungono al numero di codificazione dei materiali o lo integrano senza modificarne la struttura. Art. 55 (Dichiarazione di fuori servizio dei materiali). - 1. Fatto salvo quanto stabilito dall'art. 49 della legge 23 dicembre 2000, n. 388, e dal relativo decreto interministeriale di attuazione, per la dichiarazione di fuori servizio e di fuori uso dei materiali, per la loro alienazione, cessione e prestito si applicano le disposizioni del presente articolo, nonche' quelle recate dagli articoli da 56 a 60. 2. Gli organismi che hanno la gestione logistica dei materiali, qualora il fuori servizio degli stessi non sia disposto dall'organo centrale, anche ai fini dell'eventuale permuta, formulano proposta di dismissione o radiazione per i complessi, le parti o i singoli oggetti, ancorche' efficienti, da porre fuori servizio. 3. La proposta e' inoltrata alla competente autorita' logistica centrale corredata da un parere motivato reso da una commissione tecnica all'uopo nominata ovvero, nei casi previsti dai regolamenti vigenti per gli speciali servizi o dalle istruzioni di cui all'art. 82, comma 1, da apposito organo tecnico. 4. Disposta la dismissione o la radiazione dei materiali, l'autorita' logistica centrale stabilisce se i materiali dismessi o radiati debbano essere: a) impiegati per finalita' diverse da quelle originarie; b) trasformati; c) venduti e, se la vendita debba essere preceduta dal disfacimento o dalla demolizione dei materiali. Queste operazioni possono essere affidate a terzi, anche in fase di alienazione, qualora l'amministrazione non disponga di mezzi e strumenti idonei; d) permutati; e) distrutti o smaltiti. 5. Le operazioni contabili conseguenti alla distruzione dei materiali dismessi o radiati sono certificate da apposito verbale nel quale e' indicato anche il valore commerciale dei materiali eventualmente ricavati. Art. 56 (Dichiarazione di fuori uso dei materiali). - 1. La dichiarazione di fuori uso di materiali inefficienti o ritenuti non piu' idonei ad ulteriore servizio, in dipendenza della loro vetusta' od usura, e' proposta da chi ha in consegna i materiali per l'uso. 2. L'autorita' da cui dipende il proponente trasmette la proposta ad una apposita commissione tecnica di accertamento, costituita in via permanente o nominata di volta in volta. 3. Le istruzioni di cui all'art. 82, comma 1, indicano l'autorita' cui spetta la nomina della commissione, il numero ed i requisiti dei componenti, nonche' le modalita' per l'assolvimento dei compiti ad essa demandati. 4. La commissione ha le seguenti competenze: a) constatare se i materiali siano effettivamente non piu' idonei ad ulteriore servizio; b) accertare le cause che hanno determinato l'inefficienza dei materiali, comunicando all'autorita' competente il fatto nel caso in cui si ritenga che l'inidoneita' derivi da incuria o da uso irregolare; c) accertare la riparabilita' dei materiali riconosciuti inefficienti; proporre o disporre, con le modalita' e nei casi previsti dalle istruzioni di cui all'art. 82, comma 1, la riparazione, o la dichiarazione di fuori uso ove non siano riparabili; d) disporre, su richiesta o direttamente, nei casi previsti dalle istruzioni di cui all'art. 82, comma 1, il ricambio dei materiali; e) indicare la specie e la quantita' dei materiali che presumibilmente possono ricavarsi dalle demolizioni o dal disfacimento di quelli dichiarati fuori uso. 5. Il materiale inefficiente dichiarato fuori uso per vetusta' o per usura, salvo che non sia diversamente disposto, e' sottoposto a demolizione ovvero a disfacimento con provvedimento dell'autorita' di cui all'art. 8, comma 1. Per tale materiale si applicano le disposizioni di cui all'art. 55, comma 4. Qualora non siano realizzabili con mezzi o attrezzature dell'amministrazione, tali operazioni sono affidate a terzi durante l'alienazione. 6. Le dichiarazioni di fuori uso ed i verbali di disfacimento o di demolizione del materiale costituiscono documenti giustificativi dei movimenti contabili di scarico dei materiale dichiarato fuori uso e di carico di quello recuperato. Il materiale proveniente dalla demolizione o dal disfacimento, che risulti di nessun valore commerciale non e' assunto in carico e viene eliminato ovvero distrutto. Art. 57 (Vendita dei materiali fuori servizio o fuori uso). - 1. I materiali dichiarati fuori servizio o fuori uso, non destinati alla permuta, per i quali sia stata stabilita la vendita da parte dell'autorita' logistica centrale, possono essere venduti sul posto da parte dell'organismo che ha l'utenza del materiale. Il corrispettivo costituisce provento riassegnabile nel caso di vendita di materiale fuori servizio o di vendita di residui di vestiario. 2. Nel caso di permuta, ai sensi dell'art. 1, comma 3, della legge 28 dicembre 1995, n. 549, o di vendita, il valore dei materiali o mezzi ceduti o venduti e' rispettivamente portato a scomputo del prezzo del bene o del servizio da acquisire ovvero costituisce provento riassegnabile. 3. Lo scarico contabile dei materiali venduti o permutati e' corredato dei seguenti documenti: a) verbale di consegna; b) copia o estratto degli atti contrattuali di vendita o di permuta; c) quietanza originale di tesoreria, comprovante il pagamento dei materiali, limitatamente alla vendita. 4. Qualora l'alienazione di materiale fuori uso debba essere preceduta dalla demolizione o dal disfacimento dei materiali a carico di terzi, o nel caso in cui sussistano particolari esigenze connesse alla sicurezza o all'igiene ambientale, l'amministrazione puo' prevedere un unico procedimento nel quale l'eventuale costo delle operazioni di demolizione o di disfacimento e' decurtato dall'importo di aggiudicazione finale. Art. 58 (Cessione dei materiali). - 1. I materiali di cui all'art. 2, lettera o), possono essere ceduti a pagamento, previa autorizzazione della competente autorita' logistica centrale in cui sono determinate le modalita' dei prezzi di cessione, tenuto conto delle speciali norme vigenti in materia, per quanto concerne le armi. Il pagamento ha luogo per contanti all'atto del prelevamento. 2. La cessione di materiali ad altre amministrazioni dello Stato e' consentita solo se, per ragioni di urgenza o per altre motivate esigenze, tali amministrazioni non possano provvedere direttamente. 3. La cessione ad altre amministrazioni pubbliche, anche estere, ed a privati e' consentita per ragioni urgenti di interesse pubblico di natura militare o in occasione di operazioni di soccorso per pubbliche calamita' o per ragioni di politica internazionale; in tali casi, lo scarico contabile dei materiali avviene immediatamente, indipendentemente dal pagamento. La cessione gratuita dei materiali puo' essere autorizzata secondo le disposizioni vigenti in materia. 4. La cessione e', altresi', consentita allorche' ricorra un interesse tecnico, scientifico o industriale, anche indiretto, per le Forze armate. In tali casi lo scarico dei materiali avviene secondo le istruzioni emanate dalla competente autorita' logistica centrale. 5. Le cessioni tra i diversi servizi delle Forze armate sono regolarizzate con passaggio di carico e, quando cio' non risulti possibile, pareggiate attraverso compensazioni finanziarie interforze che costituiscono titolo per lo scarico contabile da parte del consegnatario cedente. 6. Le somme riscosse in conseguenza delle cessioni a pagamento costituiscono proventi riassegnabili. Art. 59 (Prestito di materiali a terzi). - 1. Il prestito di materiali ad altre amministrazioni dello Stato, ad enti pubblici, ed a privati e' subordinato all'autorizzazione dell'autorita' logistica centrale competente. 2. Nei casi di missioni ed operazioni in Italia o all'estero, di pubbliche calamita', di incendi, di naufragi e di ogni evento che comporti pericolo per la vita umana, il prestito e' autorizzato dal comandante dell'organismo interessato all'immediato intervento, che informa tempestivamente l'autorita' logistica centrale. 3. Il prestito di materiali e' effettuato a pagamento. Il prestito di materiali e' concesso con provvedimento motivato per un periodo di tempo determinato in relazione ai lavori o ai bisogni per i quali e' stato richiesto; il periodo puo' essere prorogato. La durata del prestito dei materiali, per i casi di cui al comma 2, e' commisurata al soddisfacimento dell'esigenza. Il prestito gratuito dei materiali puo' essere autorizzato secondo le disposizioni vigenti in materia. 4. Ove non siano previste dalle istruzioni, di cui all'art. 82, comma 1 e con esclusione dei casi in cui le istruzioni medesime prevedano che il prestito sia autorizzato dall'organismo, l'autorita' logistica centrale competente, nel concedere l'autorizzazione stabilisce: a) le modalita' ed i vincoli per la consegna, l'uso e la restituzione dei materiali, nonche' le conseguenti operazioni contabili; b) la misura del compenso, le modalita' e la data del relativo pagamento, se il prestito e' a titolo oneroso; c) la forma e l'entita' della garanzia per il risarcimento di eventuali danni o perdite. Art. 60 (Cessioni e prestiti a Forze armate estere). - 1. Le cessioni ed i prestiti di materiali nonche' le prestazioni tecnico-logistiche a favore di Forze armate estere o per conto delle stesse sono disciplinate dagli accordi e dai memorandum d'intesa stipulati con i Paesi interessati.».
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Abroga · 1
- D.lgs 66/03 — Codice dell'ordinamento militare. (10G0089)autoritativoha disposto (con l'art. 2269, comma 1) l'abrogazione dell'intero provvedimento.
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