D.P.R. 136/2009
Art. 13 — Gestione erariale e gestione ordinaria
Art. 13. Gestione erariale e gestione ordinaria 1. Nell'ambito della gestione del Circolo, svolta con criterio unitario, le entrate di cui all'articolo 12, lettere a), b), c), d), e), f), g) ed h), danno luogo alla gestione ordinaria, assicurata attraverso un processo coordinato di programmazione, gestione, rendicontazione e controllo, disciplinato dal presente regolamento. 2. Le entrate di cui all'articolo 12, lettera i), confluiscono nella gestione erariale disciplinata dal RAD e, in particolare, dalle disposizioni di cui all'articolo 48 del medesimo regolamento. 3. Alle entrate di cui al comma 1 si applicano le disposizioni contenute nell'articolo 610, secondo comma, del regio decreto 24 maggio 1924, n. 827, e l'eccezione al divieto di assegnazione di proventi di cui all'articolo 5, comma 4, della legge 5 agosto 1978, n. 468. I proventi derivanti dalle entrate possono, per la parte eccedente il soddisfacimento delle esigenze istituzionali, essere impiegati nell'acquisto di titoli del debito pubblico italiano a breve o medio termine oppure in altri investimenti mobiliari espressamente autorizzati dal Segretario generale della difesa, su proposta del Consiglio di amministrazione. 4. La disciplina della gestione ordinaria e' dettata dal Titolo II del presente regolamento. Nota all'art. 13: - Il testo dell'art. 48 del decreto del Presidente della Repubblica 21 febbraio 2006, n. 167 (RAD - Regolamento per l'amministrazione e la contabilita' degli organismi della Difesa, a norma dell'art. 7, comma 1, della legge 14 novembre 2000, n. 331), pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 10 maggio 2006, n. 107 (supplemento ordinario), e' il seguente: «Art. 48 (Funzionari delegati). - 1. Al pagamento delle spese puo' provvedersi mediante aperture di credito, secondo le vigenti disposizioni in materia, presso la competente tesoreria provinciale a favore del capo del servizio amministrativo dell'organismo incaricato delle spese relative, che assume le attribuzioni di funzionario delegato e provvede all'esecuzione delle spese ed alla resa del conto. 2. Le somme prelevate in contanti dalla disponibilita' dell'accreditamento esistente sulla sezione di tesoreria provinciale sono versate in cassa e dimostrate nel conto transitorio; per i pagamenti effettuati con tali somme, si osservano le modalita' previste per tutti gli altri pagamenti.». - Il testo dell'art. 610 del regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440 (Nuove disposizioni sull'amministrazione del patrimonio e sulla contabilita' generale dello Stato), pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 23 novembre 1923, n. 275, e' il seguente: «Art. 610. - Tutti gli agenti dell'amministrazione che sono incaricati delle riscossioni e dei pagamenti, o che ricevono somme dovute allo Stato, o altre delle quali lo Stato medesimo diventa debitore, o hanno maneggio qualsiasi di pubblico denaro, ovvero debito di materie, ed anche coloro che si ingeriscono senza legale autorizzazione negli incarichi attribuiti ai detti agenti, oltre alle dimostrazioni ed ai conti amministrativi stabiliti dal presente regolamento, devono rendere ogni anno alla Corte dei conti il conto giudiziale della loro gestione. Sono eccettuati i consigli d'amministrazione e gli altri enti dipendenti dai ministeri della guerra e della marina ed i funzionari di tutte le altre amministrazioni delegati a pagare spese sopra aperture di credito, i quali rendono i loro conti periodici, ai sensi e per gli effetti dell'art. 60 della legge, alle amministrazioni da cui rispettivamente dipendono. Nei casi pero' che taluno dei suindicati consigli, enti o funzionari delegati sia imputabile di colpa o negligenza nell'adempimento dell'incarico ad esso affidato, o di morosita' alla presentazione dei conti periodici cui e' tenuto, l'amministrazione competente puo' richiedere che la Corte dei conti, sulla istanza del procuratore generale della Corte medesima, sottoponga i presunti responsabili a speciale giudizio in analogia a quanto pei conti giudiziali e' stabilito dall'art. 35 della legge 14 agosto 1862, n. 800.». - Per l'art. 5, comma 4, della legge 5 agosto 1978, n. 468 (Riforma di alcune norme di contabilita' generale dello Stato in materia di bilancio), pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 22 agosto 1978, n. 233, si vedano le note alle premesse.
Modificato / richiamato da
Abroga · 1
- D.lgs 66/03 — Codice dell'ordinamento militare. (10G0089)autoritativoha disposto (con l'art. 2269, comma 1) l'abrogazione dell'intero provvedimento.
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