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D.P.R. 204/2006

Art. 9 — Servizio tecnico centrale

ELI /it/dpr/2006/04/27/204/art/9parte di D.P.R. 204/2006
Art. 9. Servizio tecnico centrale 1. Il Servizio tecnico centrale opera alle dipendenze funzionali del Presidente del Consiglio superiore e svolge le seguenti funzioni istruttorie e di supporto al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti ed al Consiglio superiore, ai fini dell'emanazione dei provvedimenti finali relativi a: a) studi e ricerche sui materiali da costruzione e sulla modellistica fisica e numerica delle opere, predisposizione delle norme tecniche, le linee guida e gli studi tecnici di carattere generale e normativo, nonche' di ricerca sperimentale, in materia di opere pubbliche, di impianti sportivi, di trasporti, di infrastrutture, di assetto del territorio, di pubblica incolumita' e sicurezza delle costruzioni, ed assolve a tutti i connessi obblighi di legge; b) certificazione, ispezione e benestare tecnico europeo per prodotti e sistemi destinati alle opere di ingegneria strutturale e geotecnica, in attuazione della direttiva 89/106/CEE, come recepita nel decreto del Presidente della Repubblica 21 aprile 1993, n. 246, e successive modificazioni, e di altre disposizioni comunitarie o nazionali; c) qualificazione dei prodotti prefabbricati di serie ai sensi del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di edilizia, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380 e, per la parte ancora applicabile, della legge 5 novembre 1971, n. 1086, nonche' delle norme tecniche di cui agli articoli 52, comma 1, e 60 del medesimo decreto del Presidente della Repubblica n. 380 del 2001; d) qualificazione e vigilanza dei prodotti disciplinati dalle norme tecniche di cui al comma 1 dell'articolo 52 e dell'articolo 60 del decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380; e) riconoscimento dell'equivalenza di prodotti qualificati in campo europeo per l'utilizzazione degli stessi sul territorio nazionale; f) abilitazione dei laboratori di prova dei materiali strutturali ed i laboratori per lo svolgimento di prove geotecniche sui terreni e sulle rocce, nonche' in situ di cui al comma 2 dell'articolo 59 del decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380; g) abilitazione degli organismi di certificazione, ispezione e prova ai sensi dell'articolo 9, comma 3, del decreto del Presidente della Repubblica 21 aprile 1993, n. 246, e successive modificazioni; h) abilitazione e vigilanza degli organismi di attestazione dei cementi, ai sensi dell'articolo 2, comma 2, del decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato 12 luglio 1999, n. 314; i) vigilanza sul mercato ai sensi dell'articolo 11 del decreto del Presidente della Repubblica 21 aprile 1993, n. 246, limitatamente ai prodotti strutturali per i quali e' prevalente il rispetto del requisito essenziale n. 1 di cui alla direttiva 89/106/CEE; l) accreditamento di cui all'articolo 28, comma 4, del decreto legislativo 17 agosto 2005, n. 189. 2. Il Servizio tecnico centrale svolge, inoltre, l'attivita' richiesta dagli uffici operativi del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti e di amministrazioni pubbliche, nell'ambito della gestione delle opere di interesse pubblico. 3. Per l'espletamento delle proprie attivita', nell'ambito delle risorse finanziarie disponibili a legislazione vigente, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, il Servizio tecnico centrale puo' affidare incarichi speciali di consulenza e assistenza tecnica a istituti universitari o a singoli docenti universitari o a soggetti indipendenti, pubblici o privati, purche' di comprovata esperienza e competenza, per coadiuvare attivita' di particolare complessita' e che implichino conoscenze di alto grado di specializzazione. 4. Il Servizio tecnico centrale e' articolato in non piu' di cinque uffici di livello dirigenziale non generale, cui sono preposti dirigenti di seconda fascia del ruolo del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, assegnati con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti al Consiglio superiore. Note all'art. 9: - Per la direttiva 89/106/CEE del Consiglio, per il decreto del Presidente della Repubblica 21 aprile 1993, n. 246 e per la legge n. 1086 del 1971 si vedano le note all'art. 2. - Il testo degli articoli 52, comma 1, 59, comma 2 e 60 del citato decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, e' il seguente: «Art. 52 (L) (Tipo di strutture e norme tecniche). (Legge 3 febbraio 1974, n. 64, articoli 1 e 32, comma 1). - 1. In tutti i comuni della Repubblica le costruzioni sia pubbliche sia private debbono essere realizzate in osservanza delle norme tecniche riguardanti i vari elementi costruttivi fissate con decreti del Ministro per le infrastrutture e i trasporti, sentito il Consiglio superiore dei lavori pubblici che si avvale anche della collaborazione del Consiglio nazionale delle ricerche. Qualora le norme tecniche riguardino costruzioni in zone sismiche esse sono adottate di concerto con il Ministro per l'interno. Dette norme definiscono: a) i criteri generali tecnico-costruttivi per la progettazione, esecuzione e collaudo degli edifici in muratura e per il loro consolidamento; b) i carichi e sovraccarichi e loro combinazioni, anche in funzione del tipo e delle modalita' costruttive e della destinazione dell'opera, nonche' i criteri generali per la verifica di sicurezza delle costruzioni; c) le indagini sui terreni e sulle rocce, la stabilita' dei pendii naturali e delle scarpate, i criteri generali e le precisazioni tecniche per la progettazione, esecuzione e collaudo delle opere di sostegno delle terre e delle opere di fondazione; i criteri generali e le precisazioni tecniche per la progettazione, esecuzione e collaudo di opere speciali, quali ponti, dighe, serbatoi, tubazioni, torri, costruzioni prefabbricate in genere, acquedotti, fognature; d) la protezione delle costruzioni dagli incendi.». «2. Il Ministro per le infrastrutture e i trasporti, sentito il Consiglio superiore dei lavori pubblici, puo' autorizzare con proprio decreto, ai sensi del presente capo, altri laboratori ad effettuare prove su materiali da costruzione, comprese quelle geotecniche su terreni e rocce.». «Art. 60 (L) (Emanazione di norme tecniche). (Legge 5 novembre 1971, n. 1086, art. 21). - 1. Il Ministro per le infrastrutture e i trasporti, sentito il Consiglio superiore dei lavori pubblici che si avvale anche della collaborazione del Consiglio nazionale delle ricerche, predispone, modifica ed aggiorna le norme tecniche alle quali si uniformano le costruzioni di cui al capo secondo.». - Il testo dell'art. 9, comma 3 e dell'art. 11 del citato decreto del Presidente della Repubblica n. 246 del 1993, e' il seguente: «3. Agli organismi di cui all'art. 8, comma 1, l'abilitazione e' rilasciata con decreto del Ministro dei lavori pubblici, previa istruttoria, quando i prodotti o sistemi sono destinati alle opere di ingegneria strutturale e geotecnica e per i quali e' di prioritaria importanza garantire il rispetto del requisito essenziale n. 1 di cui all'allegato A (resistenza meccanica e stabilita).». «Art. 11 (Vigilanza). - 1. Al fine di verificare la conformita' dei prodotti da costruzione alle prescrizioni del presente regolamento, il Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato, il Ministero dell'interno ed il Ministero dei lavori pubblici, ciascuno nell'ambito delle rispettive competenze, hanno facolta' di disporre verifiche e controlli, con spesa a carico del fabbricante o del suo mandatario, mediante i propri uffici centrali o periferici, eventualmente coadiuvati da istituti o dipartimenti universitari ovvero da altri enti o laboratori individuati con specifico decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, di concerto con il Ministro dell'interno ed il Ministro dei lavori pubblici. 2. A tal fine e' consentito alle persone incaricate: a) l'accesso ai luoghi di fabbricazione, di immagazzinamento o di uso dei prodotti; b) l'acquisizione di tutte le informazioni necessarie all'accertamento; c) il prelievo di campioni per l'esecuzione di esami e prove. 3. I prodotti, che risultino non muniti della marcatura CE, o dell'attestato di conformita', o del benestare tecnico europeo, o ne siano comunque privi devono essere immediatamente ritirati dal commercio e non possono essere incorporati o istallati in edifici. 4. La consegna al possessore di prodotti e/o al costruttore dell'edificio di processo verbale di constatazione di taluno degli illeciti di cui al comma 3, comporta temporanea non commercia-bilita' dei prodotti stessi ed ordine di sospensione dei lavori. Entro i novanta giorni successivi alla predetta consegna il Ministero dal quale dipendono i verbalizzanti, se ravvisa sussistenti gli illeciti, emana provvedimento motivato in applicazione del comma 3 e lo comunica al fabbricante o suo mandatario ed al possessore dei prodotti, nonche' al costruttore; in tal caso, l'importo del costo della verifica o del controllo e' maggiorato dal 50 per cento. 5. Ove si constati che prodotti, anche se muniti della marcatura CE o dell'attestato di conformita', o del benestare tecnico europeo, ed utilizzati conformemente all'art. 2, comma 2, possono compromettere la sicurezza delle persone e/o dei beni, il Ministero competente con provvedimento cautelare ne vieta l'immissione in commercio e l'utilizzazione, eventualmente disponendone il sequestro. 6. Il provvedimento di cui al comma 5, e' comunicato entro dieci giorni alla commissione del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato. 6-bis. Fatte salve le norme stabilite al comma 6-ter: a) la constatazione di apposizione indebita della marcatura CE comporta per il fabbricante o il suo mandatario stabilito nel territorio comunitario l'obbligo di conformare il prodotto alle disposizioni sulla marcatura CE e di far cessare l'infrazione alle condizioni stabilite dall'amministrazione competente; b) nel caso in cui persista la mancanza di conformita' l'amministrazione competente adotta tutte le misure atte a limitare o vietare l'immissione sul mercato del prodotto in questione o a garantirne il ritiro dal commercio. 6-ter. Se un prodotto dichiarato conforme non risponde ai requisiti essenziali di cui all'art. 2 del decreto del Presidente della Repubblica 21 aprile 1993, n. 246, e successive modificazioni, le amministrazioni competenti adottano tutte le misure utili per il ritiro temporaneo dei prodotti dal mercato o per proibirne o limitarne la libera circolazione; i provvedimenti vengono comunicati al Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato che ne informa immediatamente la Commissione europea, precisandone i motivi e indicando, in particolare, se la non conformita' e' dovuta: a) al mancato rispetto dell'art. 2 del decreto del Presidente della Repubblica 21 aprile 1993, n. 246, qualora il prodotto non corrisponda alle specificazioni tecniche di cui agli articoli 1 e 3 del decreto presidenziale medesimo e successive modificazioni; b) ad un'imperfetta applicazione delle specificazioni tecniche di cui agli articoli 1 e 3 del decreto del Presidente della Repubblica 21 aprile 1993, n. 246, e successive modificazioni; c) ad una lacuna delle specificazioni tecniche stesse di cui agli articoli 1 e 3 del decreto del Presidente della Repubblica 21 aprile 1993, n. 246, e successive modificazioni.». - Il testo dell'art. 2, comma 2, del decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato 12 luglio 1999, n. 314 (Regolamento recante norme per il rilascio dell'attestato di conformita' per i cementi destinati alle opere di ingegneria strutturale e geotecnica per i quali e' di prioritaria importanza il rispetto del requisito essenziale n. 1 di cui all'allegato A (resistenza meccanica e stabilita) al decreto del Presidente della Repubblica 21 aprile 1993, n. 246), pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 11 settembre 1999, n. 214, e' il seguente: «2. Sulla base della procedura prevista dal decreto del Presidente della Repubblica 21 aprile 1993, n. 246, anche altri organismi, su loro domanda, possono essere abilitati al rilascio dell'attestato di conformita' per i cementi di cui all'art. 1.». - Il testo dell'art. 28, comma 4, del citato decreto legislativo 17 agosto 2005, n. 189, e' il seguente: «4. Ferme restando le competenze del Ministero per le attivita' produttive in materia di vigilanza sugli organismi di accreditamento, il Consiglio superiore dei lavori pubblici, tramite il servizio tecnico centrale, e' organo di accreditamento delle unita' tecniche delle amministrazioni dello Stato, anche ad ordinamento autonomo, e degli organismi statali di diritto pubblico ai sensi delle norme europee UNI EN ISO 9001/2000 ed UNI CEI EN ISO/IEC 17020 per gli organismi di ispezione di Tipo B, sulla base di apposito regolamento tecnico predisposto dal Consiglio stesso sentiti gli enti nazionali di accreditamento riconosciuti a livello europeo. Per le finalita' di cui al presente comma gli organismi statali di diritto pubblico possono avvalersi del Consiglio superiore dei lavori pubblici.».

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