D.P.R. 204/2006
Art. 11 — Autonomia gestionale
Art. 11. Autonomia gestionale 1. Il Consiglio superiore costituisce centro di responsabilita' amministrativa secondo quanto disposto dall'articolo 3 del decreto legislativo 7 agosto 1997, n. 279, e ai sensi dell'articolo 7, comma 5, della legge 1° agosto 2002, n. 166. 2. Gli stanziamenti destinati al Consiglio superiore sono iscritti in apposita unita' previsionale di base dello stato di previsione del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti. 3. Le risorse assegnate al Consiglio superiore sono costituite: a) dagli stanziamenti di cui al comma 2; b) dalle entrate derivanti dai proventi delle attivita' del Servizio tecnico centrale del Consiglio superiore, ai sensi dell'articolo 7, comma 9, della legge 1° agosto 2002, n. 166; c) dalle entrate previste dalle vigenti disposizioni di legge. 4. Le risorse di cui al comma 3, lettere b) e c), sono versate in apposita unita' previsionale di base, da istituirsi nello stato di previsione dell'entrata del bilancio dello Stato per essere riassegnate, in via continuativa, all'unita' previsionale di base di cui al comma 2. 5. Nell'ambito delle risorse finanziarie disponibili a legislazione vigente, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, e' fissata una indennita' per i membri effettivi del Consiglio estranei alla pubblica amministrazione. 6. Il Ministro dell'economia e delle finanze e' autorizzato ad apportare le occorrenti variazioni di bilancio. Note all'art. 11: - Il testo dell'art. 3 del citato decreto legislativo 7 agosto 1997, n. 279, e' il seguente: «Art. 3 (Gestione del bilancio). - 1. Contestualmente all'entrata in vigore della legge di approvazione del bilancio il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, con proprio decreto, d'intesa con le amministrazioni interessate, provvede a ripartire le unita' previsionali di base in capitoli, ai fini della gestione e della rendicontazione. 2. I Ministri, entro dieci giorni dalla pubblicazione della legge di bilancio, assegnano, in conformita' dell'art. 14 del citato decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni e integrazioni, le risorse ai dirigenti generali titolari dei centri di responsabilita' delle rispettive amministrazioni, previa definizione degli obiettivi che l'amministrazione intende perseguire e indicazione del livello dei servizi, degli interventi e dei programmi e progetti finanziati nell'ambito dello stato di previsione. Il decreto di assegnazione delle risorse e' comunicato alla competente ragioneria anche ai fini della rilevazione e dei controllo dei costi, e alla Corte dei conti. 3. Il titolare del centro di responsabilita' amministrativa e' il responsabile della gestione e dei risultati derivanti dall'impiego delle risorse umane, finanziarie e strumentali assegnate. 4. Il dirigente generale esercita autonomi poteri di spesa nell'ambito delle risorse assegnate, e di acquisizione delle entrate; individua i limiti di valore delle spese che i dirigenti possono impegnare ai sensi dell'art. 16 del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni ed integrazioni. 5. Variazioni compensative possono essere disposte, su proposta del dirigente generale responsabile, con decreti del Ministro competente, esclusivamente nell'ambito della medesima unita' previsionale di base. I decreti di variazione sono comunicati, anche con evidenze informatiche, al Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica per il tramite della competente ragioneria, nonche' alle Commissioni parlamentari competenti e alla Corte dei conti.». - Il testo dell'art. 7, commi 5 e 9, della legge 1° agosto 2002, n. 166 (Disposizioni in materia di infrastrutture e trasporti), pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 3 agosto 2002, n. 181, supplemento ordinario, e' il seguente: «Art. 7 (Modifiche alla legge 11 febbraio 1994, n. 109. Ulteriori disposizioni concernenti gli appalti e il Consiglio superiore dei lavori pubblici). (Omissis). 5. Per garantire la piena autonomia funzionale ed organizzativa del Consiglio superiore dei lavori pubblici ai sensi dell'art. 6, comma 1, della legge 11 febbraio 1994, n. 109, e' istituito un apposito centro di responsabilita' amministrativa nello stato di previsione del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti per il funzionamento del predetto organo tecnico consultivo. (Omissis). 9. All'unita' previsionale di base di cui al comma 7 affluiscono, sulla base di apposito regolamento, emanato dal Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, i proventi delle attivita' del Servizio tecnico centrale del Consiglio superiore dei lavori pubblici connesse con l'applicazione del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 21 aprile 1993, n. 246, e attinenti allo svolgimento delle funzioni di organismo di certificazione ed ispezione, nonche' di notifica di altri organismi e di benestare tecnico europeo. Confluiscono, altresi', in detta unita' previsionale di base, secondo quanto disposto dall'art. 43, comma 4, della legge 27 dicembre 1997, n. 449, i proventi dell'attivita' di studio e ricerca, anche nel campo della modellistica fisica delle opere, svolte dallo stesso Servizio tecnico centrale per l'espletamento dei compiti relativi al rilascio delle concessioni ai laboratori di prove sui materiali, ai sensi dell'art. 20 della legge 5 novembre 1971, n. 1086, e di prove geotecniche sui terreni e sulle rocce, ai sensi dell'art. 8 del citato regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 246 del 1993, nonche' dell'attivita' ispettiva, relativamente agli aspetti che riguardano la sicurezza statica delle costruzioni, presso impianti di prefabbricazione e di produzione di prodotti di impiego strutturale nelle costruzioni civili. (Omissis).».
Modificato / richiamato da
Abroga · 1
- D.lgs 36/03 — Codice dei contratti pubblici in attuazione dell'articolo 1 della legge 21 giugnautoritativoha disposto (con l'art. 226, comma 3, lettera c)) l'abrogazione dell'intero provvedimento.
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