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D.P.R. 167/2006

Art. 82 — Entrata in vigore, norme abrogate e transitorie

ELI /it/dpr/2006/02/21/167/art/82parte di D.P.R. 167/2006
Art. 82. Entrata in vigore, norme abrogate e transitorie 1. Il regolamento entra in vigore il 1° gennaio dell'anno successivo a quello di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. Entro la medesima data sono emanate, con decreto del Ministro della difesa, le istruzioni di natura tecnico-applicativa per l'attuazione del regolamento, nonche' le norme interne applicative emanate dagli ispettorati e dai comandi logistici di Forza armata per gli enti di cui all'articolo 1, comma 1, lettera d). 2. Alla data di entrata in vigore del presente regolamento sono abrogate le disposizioni contenute: a) nel regolamento per l'esecuzione dei grandi trasporti militari, approvato con regio decreto 16 novembre 1939, n. 2167; b) nel regolamento per l'amministrazione e la contabilita' degli organismi dell'Esercito, della Marina e dell'Aeronautica, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 5 giugno 1976, n. 1076, e relative istruzioni approvate con decreto del Ministro per la difesa 22 dicembre 1977; c) nel regolamento speciale concernente l'organizzazione ed il funzionamento dei servizi di commissariato dell'Esercito, della Marina e dell'Aeronautica, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 19 novembre 1990, n. 451; d) nel regolamento per gli stabilimenti ed arsenali militari a carattere industriale emanato con decreto del Presidente della Repubblica 5 giugno 1976, n. 1077, e successive modificazioni. 3. Gli speciali regolamenti e le relative istruzioni vigenti, che disciplinano organismi particolari, ivi compresi quelli di cui al Capo XII, continuano a trovare applicazione, per quanto non disciplinato dal presente regolamento, fino all'adozione delle modifiche da apportare nel rispetto dei principi e dei criteri che informano il presente regolamento. Nota all'art. 82: - Per il regio decreto n. 2167 del 1939, il decreto del Presidente della Repubblica n. 1076 del 1976, il decreto del Presidente della Repubblica n. 451 del 1990 e il decreto del Presidente della Repubblica n. 1077 del 1976 si vedano le note alle premesse.

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Abroga · 1

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