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D.P.R. 167/2006

Art. 79 — Oggetto delle ispezioni amministrative e contabili

ELI /it/dpr/2006/02/21/167/art/79parte di D.P.R. 167/2006
Art. 79. Oggetto delle ispezioni amministrative e contabili 1. Le ispezioni amministrative e contabili sono effettuate secondo le disposizioni di cui al decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 286, e sono volte ad accertare la legittimita', la regolarita' e la correttezza dell'azione amministrativa. 2. Nelle ispezioni amministrative l'ispettore effettua i seguenti controlli: a) verifica di cassa; b) verifica degli atti amministrativi e delle contabilita' relative alla gestione finanziaria, con ispezione anche della regolarita' degli atti relativi alle provviste ed alle vendite in economia; c) accertamento dell'esattezza dei dati relativi alla forza, confrontati con i corrispondenti documenti amministrativi; d) verifica degli atti amministrativi e delle contabilita' relative alla gestione patrimoniale, con ispezione anche delle cautele assunte per la buona conservazione dei materiali nonche' per la regolare tenuta degli inventari. 3. Le ispezioni contabili hanno per oggetto i seguenti controlli: a) l'accertamento della regolarita' della tenuta dei registri e dei documenti contabili, nonche' della regolarita' e tempestivita' nella resa dei conti; b) la verifica della consistenza delle casse e dei materiali, limitatamente alla parte contabile; c) l'accertamento della regolarita' delle anticipazioni. Nota all'art. 79: - Per il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 286, si veda la nota all'art. 33.

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