D.P.R. 167/2006
Art. 74 — Morte, riforma, soppressione fuori servizio degli animali
Art. 74. Morte, riforma, soppressione fuori servizio degli animali 1. Nel caso di morte di un animale il comandante dell'organismo: a) ne da' immediata comunicazione all'organo superiore ed al competente organo del servizio veterinario; b) chiede l'intervento dell'ufficiale veterinario per l'esecuzione dell'esame necroscopico, sempre che il decesso non sia avvenuto a seguito di malattia per la quale sia gia' stata accertata la diagnosi; c) procede all'accertamento di eventuali responsabilita' secondo le disposizioni di cui al Capo III. 2. Gli animali non piu' idonei a continuare il servizio sono riformati con deliberazione di una commissione nominata dal comandante dell'organismo, composta da tre ufficiali di cui uno veterinario. A seguito della deliberazione di riforma, l'autorita' logistica centrale concede l'autorizzazione per: a) la vendita secondo le disposizioni di cui al Capo IV; b) la cessione gratuita, secondo le modalita' definite nelle istruzioni di cui all'articolo 82, comma 1. 3. La cessione gratuita e' effettuata a favore di: a) enti, amministrazioni pubbliche ed enti zoofili o associazioni dotate di personalita' giuridica; b) privati cittadini che ne facciano richiesta; c) universita' per le esigenze delle facolta' di medicina veterinaria o di altri istituti scientifici. 4. Il comandante dell'organismo, se la situazione patologica sia incurabile e comporti sofferenze per l'animale o se la custodia dell'animale determini una situazione di pericolo, puo', su proposta dell'ufficiale veterinario competente, autorizzare l'eutanasia del-l'animale e procedere secondo quanto previsto al comma 1. 5. Gli animali idonei, ma in soprannumero rispetto alle esigenze della Forza armata, possono essere dichiarati fuori servizio e, previa autorizzazione della competente autorita' logistica centrale, alienati, secondo le norme di cui al Capo IV, ovvero ceduti a pagamento, in seguito a specifica richiesta effettuata da Corpi armati dello Stato, da organizzazioni di pubblica utilita' e da organizzazioni civili convenzionate con il Ministero della difesa o con la Forza armata.
Modificato / richiamato da
Abroga · 1
- D.lgs 66/03 — Codice dell'ordinamento militare. (10G0089)autoritativoha disposto (con l'art. 2269, comma 1) l'abrogazione dell'art. 74.
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