D.P.R. 167/2006
Art. 50 — Magazzini
Art. 50. Magazzini 1. I magazzini, comunque denominati in relazione agli ordinamenti di forza armata o interforze, agli effetti amministrativi si distinguono in: a) magazzini per i materiali destinati al rifornimento degli organismi militari, affidati a consegnatari per debito di custodia con l'obbligo della loro conservazione, senza che possano essere utilizzati per il funzionamento dei servizi. I consegnatari per debito di custodia sono tenuti alla resa del conto giudiziale; b) magazzini per i materiali destinati all'uso, al possibile impiego ed al consumo, per il funzionamento e per il supporto tecnico e logistico degli organismi, affidati a consegnatari per debito di vigilanza o ad agenti responsabili che non sono tenuti alla resa del conto giudiziale. Essi assumono in carico i materiali dimostrando le consistenze ed i movimenti con apposite scritture, ed ottemperano alle formalita' prescritte e rendono il conto amministrativo ai fini del riscontro contabile e del conto del patrimonio. 2. I magazzini di cui al comma 1, lettera a) sono istituiti con decreto ministeriale e possono articolarsi in: a) magazzini principali se affidati a consegnatari principali; b) magazzini secondari se affidati a subconsegnatari. La contabilita' dei consegnatari principali comprende quella dei consegnatari secondari, i quali sono comunque tenuti alla resa del conto giudiziale. 3. I magazzini di cui al comma 1, lettera b), sono istituiti con il provvedimento di costituzione dell'organismo da cui dipendono. 4. I magazzini di cui al presente articolo possono dipendere dagli organismi presso cui sono costituiti o, possono essere dotati di autonomia amministrativa in relazione agli ordinamenti di forza armata o interforze.
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Abroga · 1
- D.lgs 66/03 — Codice dell'ordinamento militare. (10G0089)autoritativoha disposto (con l'art. 2269, comma 1) l'abrogazione dell'art. 50.
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