Open·Parlamento
HomeNormeD.P.R. 167/2006Art. 48
D.P.R. 167/2006

Art. 48 — Funzionari delegati

ELI /it/dpr/2006/02/21/167/art/48parte di D.P.R. 167/2006
Art. 48. Funzionari delegati 1. Al pagamento delle spese puo' provvedersi mediante aperture di credito, secondo le vigenti disposizioni in materia, presso la competente tesoreria provinciale a favore del capo del servizio amministrativo dell'organismo incaricato delle spese relative, che assume le attribuzioni di funzionario delegato e provvede all'esecuzione delle spese ed alla resa del conto. 2. Le somme prelevate in contanti dalla disponibilita' dell'accreditamento esistente sulla sezione di tesoreria provinciale sono versate in cassa e dimostrate nel conto transitorio; per i pagamenti effettuati con tali somme, si osservano le modalita' previste per tutti gli altri pagamenti.

Modificato / richiamato da

Abroga · 1

↑ Tutti gli articoli di D.P.R. 167/2006 · fonte Normattiva ↗

← Art. 47 Art. 49 →

Testo consolidato da Normattiva (CC BY 4.0). Strumento informativo — non è consulenza legale.