D.P.R. 167/2006
Art. 36 — Concessione di prestiti
Art. 36. Concessione di prestiti 1. Gli organismi possono chiedere prestiti ad altro organismo quando, per momentanee deficienze di cassa, non siano in grado di provvedere a pagamenti urgenti ed indilazionabili. 2. Ciascuno degli organismi interessati all'operazione di cui al comma 1, da' immediata notizia alla propria direzione di amministrazione. 3. La somma avuta in prestito e' restituita all'atto della ricezione della prima somministrazione di fondi.
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Abroga · 1
- D.lgs 66/03 — Codice dell'ordinamento militare. (10G0089)autoritativoha disposto (con l'art. 2269, comma 1)l'abrogazione dell'art. 36.
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