D.P.R. 167/2006
Art. 31 — Spese di natura riservata
Art. 31. Spese di natura riservata 1. Per sopperire alle spese di natura riservata e' assegnata agli organi di vertice, allo Stato maggiore della difesa, al Segretariato generale della difesa, agli Stati maggiori di Forza armata ed agli altri organi centrali del Ministero della difesa, una somma stabilita annualmente con decreto ministeriale, sottoposto al controllo della Corte dei conti. 2. Le somme assegnate sono corrisposte con mandati diretti. Il decreto ministeriale, di cui al comma 1, costituisce la documentazione dei titoli di spesa. 3. Gli organi di cui al comma 1 assegnano agli organismi dipendenti le somme ritenute necessarie da impiegare nell'interesse del servizio, vincolate alle finalita' istituzionali da assolvere, sotto la personale responsabilita' di chi ha ordinato la spesa, ovvero l'ha eseguita in difformita' dall'ordine ricevuto. 4. Le singole erogazioni sono annotate in apposito registro, da esibire solo su ordine dell'autorita' che ha disposto l'assegnazione, secondo le disposizioni amministrative al riguardo emanate.
Modificato / richiamato da
Abroga · 1
- D.lgs 66/03 — Codice dell'ordinamento militare. (10G0089)autoritativoha disposto (con l'art. 2269, comma 1) l'abrogazione dell'art. 31.
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