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D.P.R. 167/2006

Art. 27 — Attivita' sportiva

ELI /it/dpr/2006/02/21/167/art/27parte di D.P.R. 167/2006
Art. 27. Attivita' sportiva 1. Le spese inerenti all'attivita' sportiva militare, comprese quelle per l'acquisto e la manutenzione di attrezzature ed impianti, sono a carico dell'amministrazione. 2. Le spese per l'attivita' sportiva effettuata dal personale militare impegnato in competizioni di livello internazionale, nazionale e regionale possono essere sostenute anche con il concorso di risorse finanziarie e strumentali messe a disposizione da istituzioni internazionali e nazionali nonche' di contributi anche da parte di privati. L'Amministrazione favorisce la partecipazione di privati alla gestione dei programmi inerenti all'attivita' sportiva militare, anche tramite organismi senza scopo di lucro, in grado di assicurare il piu' proficuo utilizzo delle risorse conferite. 3. Le singole Forze armate predispongono le norme relative al conferimento di premi, inerenti alle attivita' sportive, costituiti da oggetti o da denaro, sulla base delle rispettive disponibilita' ed esigenze tecnico-operative.

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