D.P.R. 167/2006
Art. 17 — Transazioni
Art. 17. Transazioni 1. Le transazioni sono approvate ed impegnate, nell'ambito della rispettiva competenza per materia, dagli organi di grado dirigenziale di cui all'art. 11, comma 3 e dai comandanti dei contingenti o delle unita' assimilabili operanti all'estero, ovvero dai direttori delle direzioni o centri di intendenza dei contingenti stessi, anche se non dirigenti, previa richiesta del parere dell'Avvocatura dello Stato per importi superiori a 30.000 Euro. Per importi superiori a 100.000 euro sono competenti i centri di responsabilita'.
Modificato / richiamato da
Abroga · 1
- D.lgs 66/03 — Codice dell'ordinamento militare. (10G0089)autoritativoha disposto (con l'art. 2269, comma 1) l'abrogazione dell'art. 17.
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