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D.P.R. 167/2006

Art. 15 — Esecuzione degli acquisti in economia

ELI /it/dpr/2006/02/21/167/art/15parte di D.P.R. 167/2006
Art. 15. Esecuzione degli acquisti in economia 1. L'acquisizione di beni e servizi in economia puo' essere effettuata: a) in amministrazione diretta; b) a cottimo fiduciario; c) parte in amministrazione diretta e parte a cottimo fiduciario. 2. Sono eseguibili in amministrazione diretta: a) i servizi per i quali non occorra l'intervento di imprese; essi sono effettuati con materiali, utensili e mezzi dell'amministrazione o appositamente noleggiati e con personale dell'amministrazione; b) le forniture a pronta consegna ed i servizi a pronta esecuzione. 3. Sono eseguibili con il sistema del cottimo fiduciario le acquisizioni di beni e servizi affidate direttamente a persone ovvero imprese di notoria capacita' ed idoneita'. 4. Per le forniture ed i servizi di cui al comma 2, lettera b), ed al comma 3: a) si prescinde dalla richiesta di piu' preventivi quando l'importo della spesa non superi l'ammontare di 20.000 euro, con esclusione dell'IVA. Il suddetto limite e' elevato a 40.000 euro, con esclusione dell'IVA, per l'acquisizione di beni e servizi connessi ad impellenti ed imprevedibili esigenze di ordine pubblico; b) in ogni altro caso, mediante gara informale con richiesta di preventivi ad almeno cinque ditte ed acquisizione di almeno tre preventivi. Nel caso di esito in- fruttuoso della gara, si ripete l'indagine di mercato e in tal caso l'acquisizione puo' essere aggiudicata anche in presenza di un solo preventivo. Tra i preventivi acquisiti, se la prestazione oggetto della negoziazione debba essere conforme a specifici disciplinari tecnici, oppure si riferisce a nota specialita', e' prescelto quello con il prezzo piu' basso. Negli altri casi la scelta puo' essere effettuata, con adeguata motivazione, sulla base del criterio dell'offerta economicamente piu' vantaggiosa. 5. Le lettere di ordinazione e gli atti negoziali stabiliscono le condizioni di esecuzione delle forniture e dei servizi, i relativi prezzi, le modalita' di pagamento, le penalita' da infliggere in caso di ritardo, l'obbligo del contraente di uniformarsi a sua cura e spese a tutte le norme vigenti in materia, nonche' la facolta' per l'amministrazione di provvedere in danno del contraente e di risolvere l'accordo mediante semplice denuncia qualora il contraente medesimo venga meno ai patti concordati. 6. Gli organismi provvedono direttamente, entro trenta giorni dalla data del collaudo o dalla data di presentazione della fattura, se successiva, al pagamento delle spese relative alle acquisizioni di beni e servizi effettuate in economia, con i fondi ricevuti in conto anticipazioni e provvedono anche per le spese autorizzate con provvedimento ministeriale, qualora cio' sia disposto nell'atto di autorizzazione.

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