D.P.R. 167/2006
Art. 13 — Contratti a quantita' indeterminata
Art. 13. Contratti a quantita' indeterminata 1. La fornitura dei materiali per il sostegno tecnico-logistico degli organismi della Difesa, qualora vi siano obiettivi elementi che impediscono l'immediata ed esatta quantificazione delle prestazioni e degli oneri, e' effettuata mediante contratti a quantita' indeterminata, fermo restando il tetto massimo dell'importo fissato dall'atto negoziale.
Modificato / richiamato da
Abroga · 1
- D.lgs 66/03 — Codice dell'ordinamento militare. (10G0089)autoritativoha disposto (con l'art. 2269, comma 1) l'abrogazione dell'art. 13.
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