Open·Parlamento
HomeNormeD.P.R. 296/2005Art. 7
D.P.R. 296/2005

Art. 7 — Lavori di manutenzione

ELI /it/dpr/2005/09/13/296/art/7parte di D.P.R. 296/2005
Art. 7. Lavori di manutenzione 1. Sono a carico del concessionario o locatario gli oneri della manutenzione ordinaria, nonche' gli oneri di qualsiasi natura gravanti sull'immobile. 2. Qualora l'immobile oggetto della concessione faccia parte del demanio artistico, storico o archeologico per le opere di ordinaria manutenzione deve essere rilasciata la prescritta autorizzazione di cui all'articolo 21, comma 4, del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42. Nota all'art. 7: - Si riporta il testo dell'art. 21, comma 4 del citato decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42: «Art. 21 (Interventi soggetti ad autorizzazione). - 1. - 3. (Omissis). 4. Fuori dei casi di cui ai commi precedenti, l'esecuzione di opere e lavori di qualunque genere su beni culturali e' subordinata ad autorizzazione del soprintendente.».

↑ Tutti gli articoli di D.P.R. 296/2005 · fonte Normattiva ↗

← Art. 6 Art. 8 →

Testo consolidato da Normattiva (CC BY 4.0). Strumento informativo — non è consulenza legale.