D.P.R. 296/2005
Art. 4 — Condizioni delle concessioni e delle locazioni
Art. 4. Condizioni delle concessioni e delle locazioni 1. Il canone ordinario e' commisurato ai prezzi praticati in regime di libero mercato per analoghe tipologie, caratteristiche e destinazioni d'uso dell'immobile, come accertati dai competenti uffici dell'Agenzia del demanio. 2. Il canone e' adeguato annualmente in misura corrispondente alla variazione accertata dall'ISTAT dell'indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai ed impiegati, verificatasi nell'anno precedente. 3. La durata della concessione e della locazione e' stabilita in anni sei. Puo' essere stabilito un termine superiore ai sei anni, e comunque non eccedente i diciannove: a) quando il concessionario o il locatario si obbliga ad eseguire consistenti opere di ripristino, restauro o ristrutturazione in tempi prestabiliti, pena la revoca della concessione o la risoluzione del contratto di locazione; b) quando l'Agenzia del demanio, con determinazione motivata, ne ravvisa l'opportunita', in relazione alle caratteristiche e alla tipologia dell'utilizzo.
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