Open·Parlamento
HomeNormeD.P.R. 296/2005Art. 25
D.P.R. 296/2005

Art. 25 — Durata delle concessioni o locazioni e norme di rinvio

ELI /it/dpr/2005/09/13/296/art/25parte di D.P.R. 296/2005
Art. 25. Durata delle concessioni o locazioni e norme di rinvio 1. Le concessioni e le locazioni di cui al presente capo, in ragione della natura degli enti ecclesiastici e della specificita' dell'attivita' religiosa o di culto da essi esercitata, hanno la durata di anni diciannove, rinnovabili automaticamente. 2. Alle predette concessioni e locazioni si applicano le disposizioni recate dagli articoli 9, comma 1, secondo periodo, 15 e 16.

↑ Tutti gli articoli di D.P.R. 296/2005 · fonte Normattiva ↗

← Art. 24 Art. 26 →

Testo consolidato da Normattiva (CC BY 4.0). Strumento informativo — non è consulenza legale.