D.P.R. 296/2005
Art. 23 — Immobili dello Stato adibiti a luoghi di culto e relative pertinenze
Art. 23. Immobili dello Stato adibiti a luoghi di culto e relative pertinenze 1. I beni immobili di proprieta' dello Stato adibiti a luoghi di culto, con le relative pertinenze, in uso agli enti ecclesiastici, sono agli stessi concessi o locati gratuitamente al medesimo titolo e senza applicazione di tributi. 2. Il regime della gratuita' delle concessioni e locazioni di cui al comma 1 si applica dalla data di entrata in vigore della legge 2 aprile 2001, n. 136, restando acquisite all'erario le somme eventualmente corrisposte. 3. Per il periodo antecedente l'entrata in vigore della legge 2 aprile 2001, n. 136, i rapporti economici pendenti sono definiti con la corresponsione di un canone ricognitorio annuo pari ad euro 150,00, restando acquisite all'erario le somme eventualmente corrisposte per importi superiori. Nota all'art. 23: - La legge 2 aprile 2001, n. 136 (Disposizioni in materia di sviluppo, valorizzazione ed utilizzo del patrimonio immobiliare dello Stato, nonche' altre disposizioni in materia di immobili pubblici) e' pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 92 del 20 aprile 2001.
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