Open·Parlamento
HomeNormeD.P.R. 313/2002Art. 55
D.P.R. 313/2002

Art. 55 — Norma finale

ELI /it/dpr/2002/11/14/313/art/55parte di D.P.R. 313/2002
Art. 55. (Norma finale) 1. Le disposizioni del presente testo unico hanno effetto a decorrere dal quarantacinquesimo giorno a partire dalla data di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.

↑ Tutti gli articoli di D.P.R. 313/2002 · fonte Normattiva ↗

← Art. 54

Testo consolidato da Normattiva (CC BY 4.0). Strumento informativo — non è consulenza legale.