D.P.R. 313/2002
Art. 50 — Termine per l'emanazione dei decreti dirigenziali
Art. 50. (Termine per l'emanazione dei decreti dirigenziali) 1. I decreti dirigenziali del Ministero della giustizia previsti dagli articoli 20, comma 4, 33, comma 2, 43 e 46 sono emanati entro trenta giorni dalla data di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale del presente testo unico.
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