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D.P.R. 313/2002

Art. 23 — Certificati del casellario giudiziale richiesti dall'interessato

ELI /it/dpr/2002/11/14/313/art/23parte di D.P.R. 313/2002
Art. 23. (Certificati del casellario giudiziale richiesti dall'interessato) 1. L'interessato ha il diritto di ottenere il certificato generale, il certificato penale, il certificato civile, di cui agli articoli 24, 25 e 26, senza motivare la richiesta. (art. 689 c.p.p.) Note all'art. 23: - Per completezza di informazione si riporta il testo dell'art. 689 del codice di procedura penale: "Art. 689 (Certificati richiesti dall'interessato). - 1. La persona alla quale le iscrizioni del casellario si riferiscono ha diritto di ottenere i relativi certificati senza motivare la domanda. 2. I certificati rilasciati a norma del comma 1 sono: a) certificato generale, nel quale sono riportate tutte le iscrizioni esistenti ad eccezione: 1) delle condanne delle quali e' stato ordinato che non si faccia menzione nel certificato a norma dell'art. 175 del codice penale, purche' il beneficio non sia stato revocato; 2) delle condanne per contravvenzioni punibili con la sola ammenda e delle condanne per reati estinti a norma dell'art. 167 comma l del codice penale; 3) delle condanne per reati per i quali si e' verificata la causa speciale di estinzione prevista dall'art. 556 del codice penale; 4) delle condanne in relazione alle quali e' stata definitivamente applicata l'amnistia e di quelle per le quali e' stata dichiarata la riabilitazione, senza che questa sia stata in seguito revocata; 5) delle sentenze previste dall'art. 445 e delle sentenze che hanno dichiarato estinto il reato per applicazione di sanzioni sostitutive su richiesta dell'imputato nonche' dei decreti penali; 6) delle condanne per fatti che la legge ha cessato di considerare come reati, quando la relativa iscrizione non e' stata eliminata; 7) dei provvedimenti riguardanti misure di sicurezza conseguenti a sentenze di proscioglimento o di non luogo a procedere, quando le misure sono state revocate; 8) dei provvedimenti indicati nell'art. 686 comma 1, lettera b), n. 1), quando l'interdizione o la inabilitazione e' stata revocata; 9) dei provvedimenti concernenti il fallimento, quando il fallito e' stato riabilitato con sentenza definitiva; b) certificato penale, nel quale sono riportate tutte le iscrizioni esistenti ad eccezione di quelle indicate nella lettera a) numeri 1), 2), 3), 4), 5), 6) e 7) e di quelle indicate nell'art. 686, comma l, lettere b) e c); c) certificato civile, nel quale sono riportate le iscrizioni indicate nell'art. 686 comma l, lettere b) e c) ad eccezione di quelle indicate nei numeri 8) e 9) della lettera a) del presente comma nonche' i provvedimenti concernenti le pene accessorie portanti limitazioni alla capacita' del condannato. 3. Quando e' menzionata una condanna, nel certificato e' indicata anche l'eventuale applicazione di misure alternative alla detenzione o l'avvenuta estinzione della pena per una delle cause indicate nell'art. 686 comma 3".

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