D.P.R. 313/2002
Art. 16 — Comunicazioni all'ufficio iscrizione
Art. 16. (Comunicazioni all'ufficio iscrizione) 1. L'ufficio di cancelleria del giudice dell'esecuzione comunica all'ufficio iscrizione l'avvenuta esecuzione della pena pecuniaria e di ogni altra pena ai fini della eliminazione delle iscrizioni collegate al decorso del tempo dall'esecuzione della pena.
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