D.P.R. 115/2002
Art. 92 — Elevazione dei limiti di reddito per l'ammissione
Art. 92. (Elevazione dei limiti di reddito per l'ammissione) 1. Se l'interessato all'ammissione al patrocinio convive con il coniuge o con altri familiari, si applicano le disposizioni di cui all'articolo 76, comma 2, ma i limiti di reddito indicati dall'articolo 76, comma 1, sono elevati di euro 1.032,91 per ognuno dei familiari conviventi.
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