D.P.R. 115/2002
Art. 7 — Rogatorie all'estero
Art. 7. (Rogatorie all'estero) 1. Fermo quanto disposto dall'articolo 696, del codice di procedura penale, le spese per le rogatorie all'estero sono disciplinate dal presente testo unico. Nota all'art. 7: - Per il testo dell'art. 696 del codice di procedura penale si veda nota all'art. 5.
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