Open·Parlamento
HomeNormeD.P.R. 115/2002Art. 57
D.P.R. 115/2002

Art. 57 — Equiparazione del commissario ad acta agli ausiliari del magistrato

ELI /it/dpr/2002/05/30/115/art/57parte di D.P.R. 115/2002
Art. 57. (Equiparazione del commissario ad acta agli ausiliari del magistrato) 1. Al commissario ad acta si applica la disciplina degli ausiliari del magistrato, per l'onorario, le indennita' e spese di viaggio e per le spese sostenute per l'adempimento dell'incarico.

↑ Tutti gli articoli di D.P.R. 115/2002 · fonte Normattiva ↗

← Art. 56 Art. 58 →

Testo consolidato da Normattiva (CC BY 4.0). Strumento informativo — non è consulenza legale.