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D.P.R. 115/2002

Art. 39 — Spese di spedizione

ELI /it/dpr/2002/05/30/115/art/39parte di D.P.R. 115/2002
Art. 39. (Spese di spedizione) 1. Al fine di conseguire la riduzione delle spese per la comunicazione e notificazione di atti e per la trasmissione di documenti, possono essere stipulate apposite convenzioni con le imprese private o i soggetti pubblici operanti nel settore, scelti secondo la vigente normativa sull'evidenza pubblica. Le convenzioni sono approvate con decreto del Ministero della giustizia, di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze. 2. Nella convenzione, che puo' prevedere differenziazioni a livello territoriale, sono stabiliti, in particolare : a) i compensi, anche forfettizzati; b) le modalita' e le cadenze temporali del pagamento dei compensi; c) le penalita' per l'inosservanza degli obblighi.

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