D.P.R. 115/2002
Art. 294 — Relazione al Parlamento sul patrocinio a spese dello Stato
Art. 294. (Relazione al Parlamento sul patrocinio a spese dello Stato) 1. Il Ministro della giustizia, entro il 30 giugno 2003, e successivamente ogni due anni, trasmette al Parlamento una relazione sull'applicazione della nuova normativa sul patrocinio a spese dello Stato, che consente di valutarne tutti gli effetti ai fini di ogni necessaria e tempestiva modifica della normativa stessa.
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