Open·Parlamento
HomeNormeD.P.R. 115/2002Art. 29
D.P.R. 115/2002

Art. 29 — Diritti

ELI /it/dpr/2002/05/30/115/art/29parte di D.P.R. 115/2002
Art. 29. (Diritti) 1. Per la notificazione degli atti e' dovuto all'ufficiale giudiziario il diritto unico di cui all'articolo 34, fatta eccezione per le notificazioni a richiesta d'ufficio.

↑ Tutti gli articoli di D.P.R. 115/2002 · fonte Normattiva ↗

← Art. 28 Art. 30 →

Testo consolidato da Normattiva (CC BY 4.0). Strumento informativo — non è consulenza legale.