D.P.R. 115/2002
Art. 289 — Percentuale spettante alla cassa di previdenza dei cancellieri
Art. 289. (Percentuale spettante alla cassa di previdenza dei cancellieri) 1. Fino alla data di trasformazione in forme di previdenza complementare dei trattamenti erogati dalla cassa previdenza dei cancellieri, a questa spetta lo 0,9 per cento sui crediti recuperati relativi alle spese processuali civili e penali e alle pene pecuniarie, considerate al netto delle somme riversate a terzi, nonche' sulle somme ricavate dalla vendita dei beni oggetto di confisca penale.
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