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D.P.R. 115/2002

Art. 289 — Percentuale spettante alla cassa di previdenza dei cancellieri

ELI /it/dpr/2002/05/30/115/art/289parte di D.P.R. 115/2002
Art. 289. (Percentuale spettante alla cassa di previdenza dei cancellieri) 1. Fino alla data di trasformazione in forme di previdenza complementare dei trattamenti erogati dalla cassa previdenza dei cancellieri, a questa spetta lo 0,9 per cento sui crediti recuperati relativi alle spese processuali civili e penali e alle pene pecuniarie, considerate al netto delle somme riversate a terzi, nonche' sulle somme ricavate dalla vendita dei beni oggetto di confisca penale.

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