D.P.R. 115/2002
Art. 262 — Diritto di copia
Art. 262. (Diritto di copia) 1. Sino all'emanazione del regolamento previsto dall'articolo 40, nel processo tributario di primo e di secondo grado i richiedenti corrispondono il diritto di copia nella misura stabilita con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze in base al costo del servizio.
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