Open·Parlamento
HomeNormeD.P.R. 115/2002Art. 253
D.P.R. 115/2002

Art. 253

ELI /it/dpr/2002/05/30/115/art/253parte di D.P.R. 115/2002
Articolo 253 (Determinazione dell'importo e pagamento) 1. L'importo del costo e le modalita' di pagamento sono determinati dal Segretario generale della giustizia amministrativa, nell'ambito di eventuali direttive del Consiglio di presidenza della giustizia amministrativa, in modo che l'importo sia piu' basso di quello previsto per il rilascio di copie autentiche e le modalita' di pagamento siano conformi a quelle utilizzate per i diritti di copia.

↑ Tutti gli articoli di D.P.R. 115/2002 · fonte Normattiva ↗

← Art. 252 Art. 254 →

Testo consolidato da Normattiva (CC BY 4.0). Strumento informativo — non è consulenza legale.