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D.P.R. 115/2002

Art. 25 — Importo dei diritti

ELI /it/dpr/2002/05/30/115/art/25parte di D.P.R. 115/2002
Art. 25. (Importo dei diritti) 1. All'ufficiale giudiziario spetta per diritti la quota forfettaria stabilita con il decreto previsto dall'articolo 205. 2. I diritti sono attribuiti solo se recuperati.

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