D.P.R. 115/2002
Art. 241 — Annullamento del credito per irreperibilita' e possibile reviviscenza
Art. 241. (Annullamento del credito per irreperibilita' e possibile reviviscenza) 1. Se l'invito al pagamento e' riferito alle spese e alle sanzioni amministrative pecuniarie, dopo l'annullamento del credito ai sensi dell'articolo 219, l'ufficio procede all'iscrizione a ruolo solo se il debitore risulta reperibile.
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