D.P.R. 115/2002
Art. 235 — Annullamento del credito per irreperibilita' e possibile reviviscenza
Art. 235. (Annullamento del credito per irreperibilita' e possibile reviviscenza) 1. Se l'invito al pagamento e' riferito alle spese e alle pene pecuniarie, dopo l'annullamento del credito ai sensi dell'articolo 219, l'ufficio procede all'iscrizione a ruolo solo se il debitore risulta reperibile. 2. Se l'invito al pagamento delle spese e delle pene pecuniarie si riferisce a reati per i quali c'e' stata condanna a pena detentiva, l'ufficio, quando la notifica si ha per eseguita ai sensi dell'articolo 143 del codice di procedura civile, annulla il credito e rimette gli atti al pubblico ministero per l'esecuzione con il rito degli irreperibili. 3. Divenuto reperibile il debitore, il pubblico ministero rimette gli atti all'ufficio per l'iscrizione a ruolo del credito. Nota all'art. 235: - Per il testo dell'art. 143 del codice di procedura civile, v. nota all'art. 219.
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- D.lgs 150/10 — Attuazione della legge 27 settembre 2021, n. 134, recante delega al Governo per autoritativoha disposto (con l'art. 80, comma 1, lettera d)) la modifica dell'art. 235, commi 1 e 2.
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