D.P.R. 115/2002
Art. 206 — Spese di mantenimento dei detenuti definitivi e in stato di custodia cautelare
Art. 206. (Spese di mantenimento dei detenuti definitivi e in stato di custodia cautelare) 1. Le spese di mantenimento dei detenuti definitivi e, nei casi previsti dal codice di procedura penale, dei detenuti in stato di custodia cautelare sono recuperate secondo le regole comuni alle altre spese, in mancanza di remunerazione o per la parte residuata dal prelievo sulla remunerazione.
↑ Tutti gli articoli di D.P.R. 115/2002 · fonte Normattiva ↗
Testo consolidato da Normattiva (CC BY 4.0). Strumento informativo — non è consulenza legale.