D.P.R. 115/2002
Art. 162 — Attivita' dell'ufficio
Art. 162. (Attivita' dell'ufficio) 1. L'ufficio che procede annota sui rispettivi registri le spese pagate dall'erario, le spese prenotate a debito, l'importo del credito recuperabile e tutte le vicende successive dello stesso.
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