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D.P.R. 115/2002

Art. 141 — Onorario e spese del difensore

ELI /it/dpr/2002/05/30/115/art/141parte di D.P.R. 115/2002
Art. 141. (Onorario e spese del difensore) 1. L'onorario e le spese spettanti al difensore sono liquidati ai sensi dell'articolo 82; per gli iscritti agli elenchi di cui all'articolo 12, comma 2, del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546 e successive modificazioni, si applica la tariffa vigente per i ragionieri ed il parere e' richiesto al relativo consiglio dell'ordine; gli importi sono ridotti della meta'. Nota all'art. 141: Per il testo dell'art. 12, comma 2, del decreto legislativo n. 546/1992, v. nota all'art. 138.

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