D.P.R. 115/2002
Art. 130 — Compensi del difensore, dell'ausiliario del magistrato e del consulente tecnico di parte
Art. 130. (Compensi del difensore, dell'ausiliario del magistrato e del consulente tecnico di parte) 1. Gli importi spettanti al difensore, all'ausiliario del magistrato e al consulente tecnico di parte sono ridotti della meta'.
↑ Tutti gli articoli di D.P.R. 115/2002 · fonte Normattiva ↗
Testo consolidato da Normattiva (CC BY 4.0). Strumento informativo — non è consulenza legale.