D.P.R. 115/2002
Art. 119 — Equiparazione dello straniero e dell'apolide
Art. 119. (Equiparazione dello straniero e dell'apolide) 1. Il trattamento previsto per il cittadino italiano e' assicurato, altresi', allo straniero regolarmente soggiornante sul territorio nazionale al momento del sorgere del rapporto o del fatto oggetto del processo da instaurare e all'apolide, nonche' ad enti o associazioni che non perseguono scopi di lucro e non esercitano attivita' economica.
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