Open·Parlamento
HomeNormeD.P.R. 115/2002Art. 109
D.P.R. 115/2002

Art. 109 — Decorrenza degli effetti

ELI /it/dpr/2002/05/30/115/art/109parte di D.P.R. 115/2002
Art. 109. (Decorrenza degli effetti) 1. Gli effetti decorrono dalla data in cui l'istanza e' stata presentata o e' pervenuta all'ufficio del magistrato o dal primo atto in cui interviene il difensore, se l'interessato fa riserva di presentare l'istanza e questa e' presentata entro i venti giorni successivi.

↑ Tutti gli articoli di D.P.R. 115/2002 · fonte Normattiva ↗

← Art. 108 Art. 110 →

Testo consolidato da Normattiva (CC BY 4.0). Strumento informativo — non è consulenza legale.