D.P.R. 115/2002
Art. 109 — Decorrenza degli effetti
Art. 109. (Decorrenza degli effetti) 1. Gli effetti decorrono dalla data in cui l'istanza e' stata presentata o e' pervenuta all'ufficio del magistrato o dal primo atto in cui interviene il difensore, se l'interessato fa riserva di presentare l'istanza e questa e' presentata entro i venti giorni successivi.
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