Open·Parlamento
HomeNormeD.P.R. 115/2002Art. 104
D.P.R. 115/2002

Art. 104 — Compenso dell'investigatore privato

ELI /it/dpr/2002/05/30/115/art/104parte di D.P.R. 115/2002
Art. 104. (Compenso dell'investigatore privato) 1. Il compenso spettante all'investigatore privato della parte ammessa al patrocinio e' liquidato dall'autorita' giudiziaria, ai sensi dell'articolo 83 ed e' ammessa opposizione ai sensi dell'articolo 84.

↑ Tutti gli articoli di D.P.R. 115/2002 · fonte Normattiva ↗

← Art. 103 Art. 105 →

Testo consolidato da Normattiva (CC BY 4.0). Strumento informativo — non è consulenza legale.