D.P.R. 447/2001
Art. 37 — Nominativo
Art. 37. Nominativo 1. A ciascuna stazione di radioamatore e' assegnato dal Ministero delle comunicazioni un nominativo, che non puo' essere modificato se non dal Ministero stesso. 2. Il nominativo deve essere acquisito dall'interessato prima della presentazione della dichiarazione di cui all'articolo 36, da inoltrare entro trenta giorni dall'assegnazione del nominativo stesso.
Modificato / richiamato da
Abroga · 1
- D.lgs 259/08 — Codice delle comunicazioni elettroniche.autoritativoha disposto (con l'art. 218, comma 3, lettera ll)) l'abrogazione dell'intero provvedimento.
↑ Tutti gli articoli di D.P.R. 447/2001 · fonte Normattiva ↗
Testo consolidato da Normattiva (CC BY 4.0). Strumento informativo — non è consulenza legale.