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D.P.R. 447/2001

Art. 22 — Sperimentazione

ELI /it/dpr/2001/10/05/447/art/22parte di D.P.R. 447/2001
Art. 22. Sperimentazione 1. E consentita la sperimentazione di sistemi e di apparecchiature di radiocomunicazione, previo rilascio di licenza individuale temporanea o conseguimento di autorizzazione generale temporanea. La licenza e l'autorizzazione hanno validita' massima di centottanta giorni, rinnovabile previa ulteriore domanda o dichiarazione al Ministero delle comunicazioni, il quale si riserva di valutare le motivazioni addotte, anche sulla base dei risultati conseguiti, entro sessanta giorni.

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