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D.P.R. 447/2001

Art. 13 — Sospensione - revoca - decadenza

ELI /it/dpr/2001/10/05/447/art/13parte di D.P.R. 447/2001
Art. 13. Sospensione - revoca - decadenza 1. In caso di inosservanza degli obblighi previsti dal presente regolamento, ivi compreso quello del versamento dei contributi, previa diffida, la licenza individuale e l'autorizzazione generale possono essere sospese fino a trenta giorni. 2. Si procede alla revoca allorquando, a seguito dell'applicazione del comma 1, si verifichi ulteriore inosservanza degli obblighi. 3. La decadenza dalla licenza o dall'autorizzazione e' pronunciata quando venga meno uno dei requisiti previsti dal presente regolamento.

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