D.P.R. 380/2001
Art. 44 — (L) Sanzioni penali (legge 28 febbraio 1985, n
Art. 44. (L) Sanzioni penali (legge 28 febbraio 1985, n. 47, articoli 19 e 20; decreto-legge 23 aprile 1985, n. 146, art. 3, convertito, con modificazioni, in legge 21 giugno 1985, n. 298) 1. Salvo che il fatto costituisca piu' grave reato e ferme le sanzioni amministrative, si applica: a) l'ammenda fino a 10329 euro per l'inosservanza delle norme, prescrizioni e modalita' esecutive previste dal presente titolo, in quanto applicabili, nonche' dai regolamenti edilizi, dagli strumenti urbanistici e dal permesso di costruire; b) l'arresto fino a due anni e l'ammenda da 5164 a 51645 euro nei casi di esecuzione dei lavori in totale difformita' o assenza del permesso o di prosecuzione degli stessi nonostante l'ordine di sospensione; c) l'arresto fino a due anni e l'ammenda da 15493 a 51645 euro nel caso di lottizzazione abusiva di terreni a scopo edilizio, come previsto dal primo comma dell'articolo 30. La stessa pena si applica anche nel caso di interventi edilizi nelle zone sottoposte a vincolo storico, artistico, archeologico, paesistico, ambientale, in variazione essenziale, in totale difformita' o in assenza del permesso. 2. La sentenza definitiva del giudice penale che accerta che vi e' stata lottizzazione abusiva, dispone la confisca dei terreni, abusivamente lottizzati e delle opere abusivamente costruite. Per effetto della confisca i terreni sono acquisiti di diritto e gratuitamente al patrimonio del comune nel cui territorio e' avvenuta la lottizzazione. La sentenza definitiva e' titolo per la immediata trascrizione nei registri immobiliari. --------------- Nota redazionale Il testo del presente articolo e' gia' integrato con le correzioni apportate dall'avviso di rettifica pubblicato in G.U. 13/11/2001, n. 264 durante il periodo di "vacatio legis" E' possibile visualizzare il testo originario accedendo alla versione pdf della relativa Gazzetta di pubblicazione.
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- D.L. 269/09 — Disposizioni urgenti per favorire lo sviluppo e per la correzione dell'andamentoautoritativo, convertito con modificazioni dalla L. 24 novembre 2003, n. 326 (in S.O. n. 181/L, relativo alla G.U. 25/11/2003, n. 274) ha disposto (con l'art. 32, comma 47) la modifica dell'art. 44.
- D.L. 133/09 — Misure urgenti per l'apertura dei cantieri, la realizzazione delle opere pubblicautoritativo, convertito con modificazioni dalla L. 11 novembre 2014, n. 164 (in S.O. n. 85, relativo alla G.U. 11/11/2014, n. 262), ha disposto (con l'art. 17, comma 2) la modifica dell'art. 44, comma 2-bis.
- D.lgs 222/11 — Individuazione di procedimenti oggetto di autorizzazione, segnalazione certificaautoritativoha disposto (con l'art. 3, comma 1, lettera t)) la modifica dell'art. 44, comma 2-bis.
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