D.P.R. 380/2001
Art. 4 — (L) Regolamenti edilizi comunali (legge 17 agosto 1942, n
Art. 4. (L) Regolamenti edilizi comunali (legge 17 agosto 1942, n. 1150, art. 33) 1. Il regolamento che i comuni adottano ai sensi dell'articolo 2, comma 4, deve contenere la disciplina delle modalita' costruttive, con particolare riguardo al rispetto delle normative tecnico-estetiche, igienico-sanitarie, di sicurezza e vivibilita' degli immobili e delle pertinenze degli stessi. 2. Nel caso in cui il comune intenda istituire la commissione edilizia, il regolamento indica gli interventi sottoposti al preventivo parere di tale organo consultivo.
Modificato / richiamato da
Abroga · 1
- D.lgs 28/03 — Attuazione della direttiva 2009/28/CE sulla promozione dell'uso dell'energia da autoritativoha disposto (con l'art. 11, comma 5, lettera a)) l'abrogazione del comma 1-bis dell'art. 4.
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