D.P.R. 380/2001
Art. 35 — (L) Interventi abusivi realizzati su suoli di proprieta' dello Stato o di enti pubblici (legge 28 febbraio 19…
Art. 35. (L) Interventi abusivi realizzati su suoli di proprieta' dello Stato o di enti pubblici (legge 28 febbraio 1985, n. 47, art. 14; decreto legge 13 maggio 1991, n. 152, art. 17-bis, convertito in legge 12 luglio 1991, n. 203; decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, articoli 107 e 109) 1. Qualora sia accertata la realizzazione, da parte di soggetti diversi da quelli di cui all'articolo 28, di interventi in assenza di permesso di costruire, ovvero in totale o parziale difformita' dal medesimo, su suoli del demanio o del patrimonio dello Stato o di enti pubblici, il dirigente o il responsabile dell'ufficio, previa diffida non rinnovabile, ordina al responsabile dell'abuso la demolizione ed il ripristino dello stato dei luoghi, dandone comunicazione all'ente proprietario del suolo. 2. La demolizione e' eseguita a cura del comune ed a spese del responsabile dell'abuso. 3. Resta fermo il potere di autotutela dello Stato e degli enti pubblici territoriali, nonche' quello di altri enti pubblici, previsto dalla normativa vigente.
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- D.L. 133/09 — Misure urgenti per l'apertura dei cantieri, la realizzazione delle opere pubblicautoritativo, convertito con modificazioni dalla L. 11 novembre 2014, n. 164 (in S.O. n. 85, relativo alla G.U. 11/11/2014, n. 262), ha disposto (con l'art. 17, comma 2) la modifica dell'art. 35, comma 3-bis.
- D.lgs 222/11 — Individuazione di procedimenti oggetto di autorizzazione, segnalazione certificaautoritativoha disposto (con l'art. 3, comma 1, lettera o)) la modifica dell'art. 35, comma 3-bis.
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