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D.P.R. 380/2001

Art. 101 — (L) Comunicazione del provvedimento al competente ufficio tecnico della regione (legge 3 febbraio 1974, n

ELI /it/dpr/2001/06/06/380/art/101parte di D.P.R. 380/2001
Art. 101. (L) Comunicazione del provvedimento al competente ufficio tecnico della regione (legge 3 febbraio 1974, n. 64, art. 26) 1. Copia della sentenza irrevocabile o del decreto esecutivo emessi in base alle precedenti disposizioni deve essere comunicata, a cura del cancelliere, al competente ufficio tecnico della regione entro quindici giorni da quello in cui la sentenza e' divenuta irrevocabile o il decreto e' diventato esecutivo.

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